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Cass. Civ., Sez. I, 7.3.2016, n. 4458 (In tema di liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale, già commissario giudiziale)
- 14/03/2016Fallimentare EN
Una società chiedeva ed otteneva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.
Il Tribunale adito omologava la proposta approvata dai creditori e, successivamente, su istanza del commissario giudiziale ne liquidava il relativo compenso.
Il già commissario giudiziale veniva quindi nominato liquidatore giudiziale, come da contenuto della citata sentenza di omologa.
Esaurite le operazioni di liquidazione dei beni, il Liquidatore Giudiziario chiedeva quindi la liquidazione del proprio compenso, per la specifica ed autonoma funzione svolta di liquidatore giudiziale.
All'istanza seguiva il provvedimento che, liquidava un compenso ulteriore quale supplemento di liquidazione rispetto a quella già effettuata in favore del Commissario Giudiziale.
Avverso detto provvedimento, ricorreva per Cassazione il liquidatore giudiziale, già commissario giudiziale, lamentando che per la successiva attività di liquidatore gli sarebbe spettato un ulteriore autonomo compenso che, nel caso di specie, non era stato adeguatamente liquidato.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha precisato che “in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di ulteriore e diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione. (Cass. 27085/11). La specifica caratterizzazione dell'incarico di liquidatore ne rivela l'ontologica distinzione rispetto all'ufficio del commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l'effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di istinto compenso. (Cass. 15699/11)”.
La Corte di Cassazione, sulla base del rilievo che l'attività di liquidatore svolta dal ricorrente meriti separata ed autonoma remunerazione rispetto a quella già effettuata per l'attività di commissario giudiziale, ha quindi accolto il ricorso.
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