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Reato di omesso versamento IVA anche dopo la domanda di concordato preventivo
- 29/10/2018
In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche se antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare. È questo quanto stabilito da Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza n. 13744/2018.
Sul tema si è tuttavia registrato un diverso orientamento secondo cui il reato in questione non si potrebbe configurare nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo.
Con la sopramenzionata pronuncia, la Suprema Corte ha quindi cercato di sciogliere il contrasto giurisprudenziale stabilendo che se la scadenza del termine previsto per il pagamento dell'imposta precede l'ammissione al concordato preventivo, benché omologato successivamente dal tribunale, trattandosi di reato istantaneo esso si perfeziona alla scadenza del citato termine.
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