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Non è abuso del processo se il creditore utilizza il procedimento monitorio solo per la parte liquida del credito e si riservi di agire in un altro giudizio per quella variabile.
- 04/05/2020
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 8165 del 24 aprile 2020 ha stabilito che non è configurabile alcun abuso del processo, allorché il creditore utilizzi la via più breve, vale a dire il procedimento monitorio, per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito, per la diversa natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (nell'uno un credito già liquido, nell'altro un credito da liquidare).
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Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti di applicabilità del soccorso istruttorio
02/05/2024Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 12 febbraio 2024, n. 1372, resa in materia di contratti di appalto, ha statuito che “in sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istr...
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...