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L’accertamento del termine essenziale ex art. 1456 c.c. non è rimesso al Giudice di ultima istanza
- 23/07/2018
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18835, ha stabilito che il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi dell’art. 1456 c.c., solo quando il Giudice di merito accerti la volontà delle parti di considerare ormai perduta l’utilità economica ricevibile dall’accordo dopo lo spirare del termine stesso.
Tale volontà non può desumersi esclusivamente dall’utilizzo dell’espressione “entro e non oltre”, ma deve rilevarsi avendo altresì riguardo all’oggetto del negozio o alla sua natura.
La Suprema Corte ha poi osservato come l’accertamento dell’essenzialità del termine è una circostanza rientrante nella sfera del libero apprezzamento del Giudice di merito, insindacabile davanti allo stesso Supremo Collegio, se adeguatamente motivata.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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