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La responsabilità dell’imprenditore rispetto alla zona di accesso al cantiere
- 08/04/2019
La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 11157 del 13 marzo 2019 ha stabilito che non rientra nella zona di accesso a un cantiere il marciapiedi esterno di proprietà pubblica.
Oggetto della sentenza della Corte è stata l’individuazione delle responsabilità per un incidente avvenuto all’ingresso di un cantiere edile a seguito del quale ha perso la vita una donna che stava transitando sul marciapiede attiguo all’accesso al cantiere stesso. Per zona di accesso ad un cantiere è intendersi, secondo la Corte, solamente quello spazio che porta al cantiere sul quale l’imprenditore ha potere di intervento.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...