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In caso di manutenzione straordinaria, se la delibera interviene prima della vendita le spese gravano sul venditore.
- 03/05/2021
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11199 del 28 aprile 2021, ha ritenuto che, verificandosi l'alienazione di una porzione esclusiva posta nel condominio in seguito all'adozione di una delibera assembleare, antecedente alla stipula dell'atto traslativo, volta all'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione, ove non sia diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore, i relativi costi devono essere sopportati dal primo, vale a dire dal venditore, anche se poi i lavori siano stati, in tutto o in parte, effettuati in epoca successiva, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c.
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Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti di applicabilità del soccorso istruttorio
02/05/2024Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 12 febbraio 2024, n. 1372, resa in materia di contratti di appalto, ha statuito che “in sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istr...
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...