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Il mandato di acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta
- 20/12/2021
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39566 del 13.12.2021 ha confermato che il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili, avendo un’efficacia meramente obbligatoria e, quindi, avendo efficacia solo tra le parti e non comportando alcun effetto reale, per la sua validità non necessita della forma scritta. Diversamente, la forma scritta è necessaria per gli atti che costituiscono il presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà.
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Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti di applicabilità del soccorso istruttorio
02/05/2024Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 12 febbraio 2024, n. 1372, resa in materia di contratti di appalto, ha statuito che “in sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istr...
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...