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Il Coronavirus da solo non è sufficiente ad integrare il periculum in mora ai fini dell’art. 700 c.p.c.

  • 08/09/2020

Un recente provvedimento del Tribunale di Lucca, del 6 luglio 2020, ha respinto un ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito del periculum in mora, stabilendo che, l’evento “Coronavirus” ha investito pressoché tutti i rapporti contrattuali ed in assenza di un grave pregiudizio subìto nella specifica vicenda in oggetto dalla ricorrente, tale da distinguere la sua posizione nel quadro più generale dei rapporti contrattuali, tale evento (vale a dire il Covid-19) non può in re ipsa costituire un pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a radicare la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.

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