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Il Coronavirus da solo non è sufficiente ad integrare il periculum in mora ai fini dell’art. 700 c.p.c.
- 08/09/2020
Un recente provvedimento del Tribunale di Lucca, del 6 luglio 2020, ha respinto un ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito del periculum in mora, stabilendo che, l’evento “Coronavirus” ha investito pressoché tutti i rapporti contrattuali ed in assenza di un grave pregiudizio subìto nella specifica vicenda in oggetto dalla ricorrente, tale da distinguere la sua posizione nel quadro più generale dei rapporti contrattuali, tale evento (vale a dire il Covid-19) non può in re ipsa costituire un pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a radicare la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dell...