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Il condomino che ha anticipato le spese di conservazione sulle parti comuni, ha diritto al rimborso solo se prova che erano urgenti.
- 10/03/2021
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 1 marzo n. 5570, ha ritenuto che il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, abbia diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
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Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti di applicabilità del soccorso istruttorio
02/05/2024Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 12 febbraio 2024, n. 1372, resa in materia di contratti di appalto, ha statuito che “in sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istr...
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...