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Concorrenza sleale c.d. “pura” e “interferente”: il punto della Cassazione

  • 09/07/2019

Con la recente ordinanza n. 17161 del 26.6.2019, la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione, già elaborata dalla giurisprudenza, tra atti di concorrenza sleale c.d. pura e atti di concorrenza sleale c.d. interferente.

L’illecito è qualificato di concorrenza sleale c.d. “pura”, allorquando l’accertamento della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale non interferisce, neanche indirettamente, con l’esercizio dei diritti di privativi e la decisione sulla relativa domanda giudiziale prescinde da ogni valutazione sulla lesione di tali diritti.

I Giudici hanno individuato la base normativa di tale distinzione nell’art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il "Codice della proprietà industriale", il quale, sotto la rubrica "Norme in materia di competenza", devolve alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, tra gli altri, i procedimenti in materia di concorrenza sleale «con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale».

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