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Appalti: l’estinzione del reato che consente di non dichiarare il relativo provvedimento di condanna in sede di gara, deve essere accertata dal giudice dell’esecuzione penale

  • 18/09/2018

Con riferimento alle procedure di affidamento, senza l’accertamento costitutivo del giudice dell’esecuzione penale, non può ritenersi automaticamente sussistente, per il mero decorso del tempo, l’avvenuta estinzione del reato.

In merito alla corretta individuazione delle ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione del reato assume rilevanza ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, con sentenza n. 1189 dello scorso 7 agosto il Tar Bari ha chiarito l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute in coda all’art. 38, comma 1°, lett. c) d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui stabilisce che le cause di esclusione ivi previste non operano “quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”, e nel successivo art. 38, comma 2°, laddove esonera conseguentemente il concorrente dal dichiarare eventuali condanne penali in presenza delle predette condizioni.

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