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Si estende all’affitto di ramo d’azienda la disciplina prevista dall’art. 2558 c. 1 e 3 c.c.

  • 25/10/2021

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27691 del 12.10.2021 ha confermato che la disciplina prevista dall’art. 2558 c. 1 e 3 c.c. è applicabile non solo nelle ipotesi espressamente previste, ma anche ai casi in cui si realizza, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa. Tra queste ultime ipotesi rientra anche l’affitto di ramo d’azienda.

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