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Responsabilità dell’istituto scolastico per danni agli alunni

  • 15/11/2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32377 dell’8.11.2021, ha confermato la natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante per i danni eventualmente subiti dall’alunno (autocagionati o eterocagionati) e dovuti all’omessa vigilanza o controllo durante il tempo scuola.

L’istituto scolastico sarà responsabile in quanto l’ammissione dello studente istituisce un vincolo negoziale da cui deriva l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’allievo per il tempo in cui quest’ultimo usufruisce della prestazione scolastica. Diversamente, il docente potrà essere ritenuto a sua volta responsabile ex art. 1218 c.c. in forza di un “contatto sociale”.

Nel caso di specie la Corte di legittimità ha confermato la condanna al risarcimento dei danni subiti da un alunno durante l’orario scolastico a seguito di uno spintonamento da parte di un altro allievo.

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