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Relazione tra il ridimensionamento dell’organico e la soppressione del posto occupato dal lavoratore
- 01/02/2022
La Cassazione Civ., sez. lav, con l’ordinanza n. 2010 del 24.1.2022 ha stabilito che non basta la cancellazione di una categoria professionale dall'organico aziendale per legittimare il licenziamento del lavoratore che ha svolto il ruolo di coordinatore per quella categoria ed anche ulteriori compiti all'interno della struttura. Detto lavoratore dovrà pertanto essere risarcito e reintegrato.
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Relazione dell’Ufficio del Massimario sul nuovo Codice della crisi d’impresa
17/10/2022L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con Relazione n. 87 del 15.9.2022, ha fornito una lettura del codice della crisi d’impresa (da ultimo modificato dal d.lgs. n. 83 del 17.6.20...
Nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c.
17/10/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27334 del 16.9.2022, ha chiarito la disciplina applicabile nei casi di licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110 del codice civile. In pa...
Legittimo porre a carico del conduttore le imposte gravanti sull’immobile
10/10/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27474 del 20.9.2022, ha affermato la legittimità della clausola che, in un contratto di locazione per scopi diversi da quello abitativo, pone a carico del c...