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Pubblicità comparativa illecita se non viene specificato che il confronto è tra negozi di dimensioni diverse
- 13/02/2017
Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2006/114, la pubblicità comparativa è lecita qualora siano soddisfatte determinate condizioni. In particolare, tale pubblicità non deve essere ingannevole e deve altresì confrontare in maniera obiettiva una o più caratteristiche essenziali dei beni in questione, compreso eventualmente il prezzo.
Sul punto, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stato chiesto se fosse o meno illecita la pubblicità comparativa realizzata da una catena di negozi, la quale poneva a confronto i prezzi praticati nei propri ipermercati, rispetto a quelli che una concorrente applicava nei propri supermercati, senza che la differenza di tipologia e dimensioni dei negozi presi in esame fosse indicata con sufficiente chiarezza.
Con la Sentenza 8 febbraio 2017, nella causa C-562/15, la Corte ha stabilito che una pubblicità quale quella sopra indicata può essere illecita, laddove i negozi oggetto del confronto appartengano ad insegne ognuna delle quali dispone di una gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni. Affinché una tale pubblicità non sia illecita, l’autore della stessa deve quindi chiaramente specificare che il confronto è tra una determinata tipologia di negozi della propria insegna (ad esempio, ipermercati) ed una differente tipologia di negozi di altra insegna (ad esempio, supermercati).
Spetta poi al giudice nazionale verificare se la pubblicità in questione soddisfi o meno il requisito di obiettività del confronto e/o sia o meno ingannevole.
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