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Per l’assegno di mantenimento occorre valutare le proposte di lavoro effettivamente ricevute dal coniuge richiedente

  • 10/03/2021

La Cassazione civile, sez. VI, con sentenza del 4 marzo 2021, n. 5932 ha previsto che, ai fini delle statuizioni afferenti all'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale; donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

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