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Non è abuso del processo se il creditore utilizza il procedimento monitorio solo per la parte liquida del credito e si riservi di agire in un altro giudizio per quella variabile.

  • 04/05/2020

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 8165 del 24 aprile 2020 ha stabilito che non è configurabile alcun abuso del processo, allorché il creditore utilizzi la via più breve, vale a dire il procedimento monitorio, per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito, per la diversa natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (nell'uno un credito già liquido, nell'altro un credito da liquidare).

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