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Non è abuso del processo se il creditore utilizza il procedimento monitorio solo per la parte liquida del credito e si riservi di agire in un altro giudizio per quella variabile.
- 04/05/2020
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 8165 del 24 aprile 2020 ha stabilito che non è configurabile alcun abuso del processo, allorché il creditore utilizzi la via più breve, vale a dire il procedimento monitorio, per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito, per la diversa natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (nell'uno un credito già liquido, nell'altro un credito da liquidare).
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- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...
- 12/03/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2024, n. 5068, ha stabilito che “Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, dietro corrispettivo ...
Serviti telefonici: per la Cassazione è illegittima la fatturazione a 28 giorni
29/02/2024La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 15.2.2024, n. 4182, ha stabilito che "Costituisce pratica ingannevole e quindi vietata quella da parte dell'operatore telefonico che stabilisce...