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Nel giudizio di ottemperanza il Consiglio di Stato decide nel merito, sostituendosi alla P.A.

  • 10/10/2016

Il Codice del processo amministrativo prevede la possibilità di ricorrere al Giudice che ha emanato la Sentenza per chiederne l’attuazione (c.d. giudizio di ottemperanza). Il Giudice, nel provvedere alla richiesta, ai sensi dell’art. 114 c.p.a. comma 4, può determinare il contenuto del provvedimento amministrativo o emanare lo stesso in luogo dell’amministrazione.

La dottrina e la giurisprudenza aveva cercato di chiarire quali fossero i limiti del potere del Giudice nel sostituirsi all’amministrazione; se, cioè, possa sostituirsi anche assumendo decisioni che competono alla sfera di merito riservata alla Pubblica Amministrazione.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza 30 settembre 2016, n. 19475, stabilendo che, essendo il giudizio di ottemperanza un giudizio di merito,  il Giudice può sostituirsi all’amministrazione senza operare un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel caso oggetto della Sentenza, ad esempio, il Consiglio di Stato conferendo l’incarico di Direttore ad una ricercatrice, aveva creato un nuovo Istituto provvedendo ad accorparne due preesistenti.

Si può quindi dichiarare concluso il dibattito sul rispetto della discrezionalità della P.A., a favore di una libertà del Giudice dell’ottemperanza di sostituirsi all’amministrazione anche nel merito.

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