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Mediazione atipica: possibilità della doppia provvigione per il mediatore che ha ricevuto l’incarico da un solo contraente

  • 04/10/2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 24.9.2021 n. 25942, ha confermato che la mediazione atipica non è incompatibile con il diritto del mediatore a percepire la provvigione anche dalla parte diversa da quella da cui ha ricevuto l’incarico. Di norma il procacciatore d’affari, svolgendo la propria attività nell’esclusivo interesse di una delle parti, ha diritto al pagamento della provvigione solo nei confronti della parte alla quale sia legato da un rapporto di mandato. Tale impostazione può però essere derogata dalle parti, infatti, il procacciatore nell’esercizio del mandato può svolgere attività utile anche nei confronti dell’altra parte contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultima. In quest’ultimo caso, considerato il concreto atteggiarsi del rapporto, la natura dell’attività svolta e gli accordi intercorsi, il procacciatore ha diritto al pagamento della provvigione anche nei confronti della parte che non gli abbia conferito l’incarico.

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