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Locazione commerciale: recesso anticipato per crisi aziendale del conduttore imprenditore
- 14/05/2019
La crisi dell’azienda del conduttore è un motivo legittimante il recesso anticipato dal contratto di locazione ad uso non abitativo: questo principio è stato stabilito dalla Cassazione Civile, Sez. III, nella sentenza 28 febbraio 2019, n. 5803.
La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di recesso del conduttore dal contratto di locazione, i gravi motivi di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8, devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del medesimo, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e devono essere tali da rendergli gravosa la sua prosecuzione, e pertanto il comportamento deve essere dettato da cause obiettive. Nel caso in esame, a parere della Corte, vi era la sussistenza di elementi oggettivi di crisi aziendale, estranei alla volontà dell'imprenditore ed aventi caratteristiche obiettive; per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, cassato l'impugnata sentenza, e rinviato alla Corte di merito.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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