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Sulle spese necessarie per la conservazione e il godimento di cose destinate a servire in misura diversa i condomini

  • 20/09/2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24166 del 8.9.2021, ha stabilito che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., l’imputazione e la ripartizione delle spese deve avvenire sulla base del criterio della funzione; pertanto le spese che originano dal godimento soggettivo e personale del bene devono essere suddivise in proporzione all’utilità che ogni singolo condomino può derivare dalla cosa comune. Conseguentemente, se la cosa oggetto dell’intervento non può servire a uno o più condomini, non vi è l’obbligo per questi ultimi di contribuire alle spese. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha posto le spese sostenute per l’adeguamento alla normativa antincendio relative ai lavori che hanno interessato la messa in sicurezza delle autorimesse nel loro insieme a carico dei soli proprietari delle stesse.

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