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Sulle spese necessarie per la conservazione e il godimento di cose destinate a servire in misura diversa i condomini
- 20/09/2021
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24166 del 8.9.2021, ha stabilito che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., l’imputazione e la ripartizione delle spese deve avvenire sulla base del criterio della funzione; pertanto le spese che originano dal godimento soggettivo e personale del bene devono essere suddivise in proporzione all’utilità che ogni singolo condomino può derivare dalla cosa comune. Conseguentemente, se la cosa oggetto dell’intervento non può servire a uno o più condomini, non vi è l’obbligo per questi ultimi di contribuire alle spese. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha posto le spese sostenute per l’adeguamento alla normativa antincendio relative ai lavori che hanno interessato la messa in sicurezza delle autorimesse nel loro insieme a carico dei soli proprietari delle stesse.
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Responsabilità medica: criteri per la liquidazione del danno
01/08/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 22136 del 13.7.2022, si è pronunciata su una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica. In particolare, la Suprema Corte ha stab...
- 01/08/2022
Il TAR Campania, con Sentenza n. 4731 del 13.7.2022, si è pronunciato sull’impugnazione di un provvedimento di esclusione di un consorzio stabile da una procedura di gara. In particolare...
Appalti pubblici: la revisione dei prezzi è soggetta alla prescrizione quinquennale
25/07/2022In materia di appalti pubblici di servizi, il TAR Trento, con Sentenza n. 140 del 19 luglio 2022, ha in primo luogo confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in punto di revisione dei ...