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La servitù di gasdotto può essere costituita in forma coattiva dal Giudice su domanda dell’esercente il servizio di distribuzione del gas

  • 30/08/2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18011 del 23.6.2021, ha stabilito che la servitù di gasdotto rientra tra quelle che possono essere costituite coattivamente dal Giudice. Tuttavia, tale servitù potrà essere disposta coattivamente ope judicis solo se la sua costituzione viene domandata dall’esercente il servizio di distribuzione del gas, non anche su domanda del proprietario del fondo interessato alla erogazione. Infatti, considerato che il soggetto che trae vantaggio diretto dal passaggio del gas è l’ente erogatore, il fondo dominante deve essere individuato nell’impianto di distribuzione.

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