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La revoca del mandato al difensore non interrompe il processo amministrativo.

  • 27/11/2020

Il Tar Emilia Romagna, sez. I, sentenza 20 ottobre 2020, n. 184 ha stabilito che, la rinuncia al mandato da parte del difensore, ovvero la revoca da parte del conferente, non fa perdere al difensore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro difensore. Tanto, in virtù del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio del difensore.

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