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La mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori non impedisce, nella cessione d’azienda, il riconoscimento del credito vantato dal terzo

  • 13/09/2021

La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 23881 del 3.9.2021 ha analizzato il dettato dell’art. 2560 c. 2 c.c., il quale dispone che, nella cessione di azienda commerciale, risponde dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta e anteriori al trasferimento, anche l’acquirente della stessa, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Nello specifico, la Suprema Corte ha confermato che al fine dell’assunzione di responsabilità da parte del cessionario nei confronti dei terzi è sufficiente la sola annotazione dei debiti nelle scritture contabili di cui sopra. Pertanto, il credito vantato dal terzo nei confronti del cedente e, a seguito della cessione, del cessionario accollante può essere provato anche attraverso altri riscontri o mediante presunzioni.

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