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La mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori non impedisce, nella cessione d’azienda, il riconoscimento del credito vantato dal terzo
- 13/09/2021
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 23881 del 3.9.2021 ha analizzato il dettato dell’art. 2560 c. 2 c.c., il quale dispone che, nella cessione di azienda commerciale, risponde dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta e anteriori al trasferimento, anche l’acquirente della stessa, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Nello specifico, la Suprema Corte ha confermato che al fine dell’assunzione di responsabilità da parte del cessionario nei confronti dei terzi è sufficiente la sola annotazione dei debiti nelle scritture contabili di cui sopra. Pertanto, il credito vantato dal terzo nei confronti del cedente e, a seguito della cessione, del cessionario accollante può essere provato anche attraverso altri riscontri o mediante presunzioni.
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Il divieto del patto leonino si configura solo in presenza di un rapporto societario
11/07/2024La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza del 11 giugno 2024, n. 16123, resa in materia societaria, ha stabilito che “l'accertamento della violazione del divieto di patto leonino presuppone...
- 09/07/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26.04.2024, n. 11219, resa in materia di obbligazioni, ha stabilito che “il mancato esercizio di un diritto creditorio o potestativo per un periodo pro...
- 27/06/2024
La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza del 23 maggio 2024, n. 14414, resa in materia di contratti di operazioni straordinarie, ha stabilito che “in tema di fusione per incorporazione, la...