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La mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori non impedisce, nella cessione d’azienda, il riconoscimento del credito vantato dal terzo
- 13/09/2021
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 23881 del 3.9.2021 ha analizzato il dettato dell’art. 2560 c. 2 c.c., il quale dispone che, nella cessione di azienda commerciale, risponde dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta e anteriori al trasferimento, anche l’acquirente della stessa, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Nello specifico, la Suprema Corte ha confermato che al fine dell’assunzione di responsabilità da parte del cessionario nei confronti dei terzi è sufficiente la sola annotazione dei debiti nelle scritture contabili di cui sopra. Pertanto, il credito vantato dal terzo nei confronti del cedente e, a seguito della cessione, del cessionario accollante può essere provato anche attraverso altri riscontri o mediante presunzioni.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...