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Infezioni da emotrasfusione: è la struttura sanitaria che deve provare di aver operato diligentemente.
- 28/04/2021
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 aprile 2021, n. 10592 ha stabilito che, nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività.
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Responsabilità medica: criteri per la liquidazione del danno
01/08/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 22136 del 13.7.2022, si è pronunciata su una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica. In particolare, la Suprema Corte ha stab...
- 01/08/2022
Il TAR Campania, con Sentenza n. 4731 del 13.7.2022, si è pronunciato sull’impugnazione di un provvedimento di esclusione di un consorzio stabile da una procedura di gara. In particolare...
Appalti pubblici: la revisione dei prezzi è soggetta alla prescrizione quinquennale
25/07/2022In materia di appalti pubblici di servizi, il TAR Trento, con Sentenza n. 140 del 19 luglio 2022, ha in primo luogo confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in punto di revisione dei ...