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Infezioni da emotrasfusione: è la struttura sanitaria che deve provare di aver operato diligentemente.

  • 28/04/2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 aprile 2021, n. 10592 ha stabilito che, nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività.

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