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Improcedibile il regolamento di competenza se manca l’attestazione di conformità .
- 23/06/2020
La Cassazione Civile, con ordinanza n. 10429/2020, ha stabilito che, quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: 1) stampando e depositando il documento elettronico; 2) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all'originale. La mancanza di attestazione di conformità all'originale della stampa dei documenti sopra indicati rende improcedibile il regolamento di competenza, a meno che l'altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all'originale delle copie prodotte dalla parte ricorrente.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...