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Il mandato di acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta

  • 20/12/2021

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39566 del 13.12.2021 ha confermato che il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili, avendo un’efficacia meramente obbligatoria e, quindi, avendo efficacia solo tra le parti e non comportando alcun effetto reale, per la sua validità non necessita della forma scritta. Diversamente, la forma scritta è necessaria per gli atti che costituiscono il presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà.

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