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Il mandato di acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta
- 20/12/2021
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39566 del 13.12.2021 ha confermato che il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili, avendo un’efficacia meramente obbligatoria e, quindi, avendo efficacia solo tra le parti e non comportando alcun effetto reale, per la sua validità non necessita della forma scritta. Diversamente, la forma scritta è necessaria per gli atti che costituiscono il presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà.
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Retratto agrario e offerta reale
16/05/2022La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza dell’8 aprile 2022, n. 11491, in tema di riscatto agrario, ha affermato che il debitore di una obbligazione pecuniaria, dinanzi al rifiuto del credi...
- 16/05/2022
Istituito con la legge di Bilancio 2020, il Fondo vale 5 milioni di euro e si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della comme...
- 09/05/2022
La Corte di Cassazione, Sez. lav., con sentenza n. 13063 del 26 aprile 2022 ha ritenuto che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto generale di svolgimento di altra attività - anche a favor...