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Il licenziamento è legittimo quand'anche le condotte extra-lavorative integranti giusta causa di licenziamento siano anteriori all’assunzione
- 18/02/2019
Le condotte extra-lavorative, che possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione della giusta causa di licenziamento, non devono essere necessariamente successive all'instaurazione del rapporto, purché detti comportamenti, appresi dal datore dopo la conclusione del contratto, siano effettivamente non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 428 del 10 gennaio 2019, la quale ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva attribuito rilevanza a condotte tenute in epoca antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, dopo averle ritenute provate, le aveva considerate idonee, in ragione della loro gravità , a giustificare il licenziamento per giusta causa.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...