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Il Consiglio di Stato su soccorso istruttorio, avvalimento e dichiarazione d’obbligo nei confronti della stazione appaltante.

  • 15/06/2020

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 3506 del 4 giugno 2020 ha stabilito che, in caso di avvalimento, la totale mancanza della dichiarazione d’obbligo nei confronti della stazione appaltante e la sua essenzialità, quindi insostituibilità con l’attestazione sul possesso dei requisiti e con l’assunzione delle obbligazioni contenute nel contratto di avvalimento, comportano l’impossibilità di sanare l’omissione col soccorso istruttorio. L’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, distingue la dichiarazione con cui l’ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sia dalla dichiarazione che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse, che dal contratto di avvalimento. L’art. 89 richiede la produzione di tutti e tre i documenti perché si configuri la fattispecie complessa dell’avvalimento e questa trovi valido ingresso nella procedura di gara per il tramite della domanda di partecipazione dell’impresa concorrente che intenda farvi ricorso.

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