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Gli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto sono valido titolo per il trasferimento immobiliare

  • 30/08/2021

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza delle Sezioni Unite del 29.7.2021 n. 21761, ha ritenuto che sono valide le clausole contenute negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto, aventi ad oggetto l’immediato trasferimento della proprietà di beni o di altri diritti reali al fine di assicurare il mantenimento al coniuge, ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Gli accordi, in quanto inseriti nel verbale d’udienza, redatto da un pubblico ufficiale e destinato a far fede di quanto in esso attestato, assumono la forma di atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. Pertanto, a seguito dell’omologazione ovvero dopo la sentenza di divorzio, tali accordi costituiscono valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.

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