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Gli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto sono valido titolo per il trasferimento immobiliare
- 30/08/2021
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza delle Sezioni Unite del 29.7.2021 n. 21761, ha ritenuto che sono valide le clausole contenute negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto, aventi ad oggetto l’immediato trasferimento della proprietà di beni o di altri diritti reali al fine di assicurare il mantenimento al coniuge, ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Gli accordi, in quanto inseriti nel verbale d’udienza, redatto da un pubblico ufficiale e destinato a far fede di quanto in esso attestato, assumono la forma di atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. Pertanto, a seguito dell’omologazione ovvero dopo la sentenza di divorzio, tali accordi costituiscono valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...