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Crediti prededucibili sorti in funzione del concordato preventivo e condizioni per il riconoscimento della prededucibilità nel successivo fallimento

  • 10/01/2022

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 42093 del 31.12.2021, in materia di fallimento e procedure concorsuali, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo, è considerato prededucibile, anche nel successivo fallimento, se la relativa prestazione, sia stata funzionale (ai sensi dell’art. 111 co.2 della Legge Fallimentare- crediti prededucibli), alle finalità della prima procedura; contribuendo alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa”.

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