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Valido il contratto-quadro relativo a servizi di investimento sottoscritto dal solo investitore
- 22/01/2018
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, ha osservato che la forma scritta prescritta dall’art. 23 del Decreto Legislativo n. 58/1998, si riferisce ai contratti-quadro relativi ai servizi di investimento e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento.
La Corte ha poi precisato che la forma prevista dalla legge è senz’altro rispettata laddove il contratto-quadro in questione sia redatto per iscritto e sia sottoscritto dall’investitore, al quale ne deve essere consegnata una copia.
Ai fini della validità del contratto-quadro, non è invece necessaria la sottoscrizione dell’intermediario finanziario, il cui consenso si può desumere dai comportamenti concludenti dal medesimo tenuti.
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- 22/08/2024
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- 22/08/2024
La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza del 30.7.2024, n. 21336, resa in materia di crisi d'impresa, ha stabilito che: "La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello...
Il divieto del patto leonino si configura solo in presenza di un rapporto societario
11/07/2024La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza del 11 giugno 2024, n. 16123, resa in materia societaria, ha stabilito che “l'accertamento della violazione del divieto di patto leonino presuppone...