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Sul ritardo procedimentale della P.A.

  • 06/07/2020

Il T.A.R. Toscana, sez. II, con sentenza n. 783 del 23 giugno 2020, ha stabilito che sussiste l’elemento soggettivo della “colpa di apparato” quando a fronte dell’evidente dilatazione dei tempi procedimentali, l’Amministrazione non offre alcuna particolare giustificazione se non un richiamo apodittico alla “complessità del procedimento” stesso e alla “natura degli interessi pubblici da tutelare”, senza evidenziare specifiche ragioni che abbiano determinato il ritardo. Il comportamento operoso richiesto all’interessato, improntato all'ordinaria diligenza, non comprende attività implicanti sacrifici, esborsi o assunzione di rischi quale può essere l'esperimento di un'azione giudiziaria, che rappresenta esplicazione di una mera facoltà dall'esito non certo. Nel novero delle azioni che il debitore ha l’onere di compiere per evitare l’aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. non è compresa la proposizione e la coltivazione di domande giudiziali.

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