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Successioni. Chi rinuncia all’eredità, non risponde dei debiti, tra l’apertura della successione e l’effettiva rinuncia, neanche se risulta successore ex lege o abbia presentato dichiarazione di successione.
- 02/08/2021
La Corte di Cassazione con ordinanza del 22 luglio 2021, n. 21006 ha osservato che iI chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 del codice civile, egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere considerato tra i successibili.
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Nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c.
17/10/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27334 del 16.9.2022, ha chiarito la disciplina applicabile nei casi di licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110 del codice civile. In pa...
Legittimo porre a carico del conduttore le imposte gravanti sull’immobile
10/10/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27474 del 20.9.2022, ha affermato la legittimità della clausola che, in un contratto di locazione per scopi diversi da quello abitativo, pone a carico del c...