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Successioni. Chi rinuncia all’eredità , non risponde dei debiti, tra l’apertura della successione e l’effettiva rinuncia, neanche se risulta successore ex lege o abbia presentato dichiarazione di successione.
- 02/08/2021
La Corte di Cassazione con ordinanza del 22 luglio 2021, n. 21006 ha osservato che iI chiamato all'eredità , che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 del codice civile, egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere considerato tra i successibili.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...