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Successioni. Chi rinuncia all’eredità, non risponde dei debiti, tra l’apertura della successione e l’effettiva rinuncia, neanche se risulta successore ex lege o abbia presentato dichiarazione di successione.

  • 02/08/2021

La Corte di Cassazione con ordinanza del 22 luglio 2021, n. 21006 ha osservato che iI chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 del codice civile, egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere considerato tra i successibili.

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