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Solidarietà passiva tra condebitori e transazione parziale

  • 25/08/2020

La Corte di Cassazione, Sez. II, con Sentenza n. 14711/2020, ha riconfermato il principio in punto di obbligazioni solidali secondo il quale la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori, che riguardi solo il debito parziale di quest’ultimo, determina lo scioglimento della solidarietà passiva e ha efficacia unicamente nei confronti del condebitore che vi aderisce e non può coinvolgere altri condebitori, non potendo trovare applicazione, in questo caso di “transazione parziale”, l’art. 1304, comma 1, cod. civ.

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