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Servitù di passaggio e prescrizione.

  • 06/04/2021

Il Tribunale di Brescia, con sentenza 22 gennaio 2021, n. 156, ha ribadito quanto già affermato dalla Corte di legittimità in tema di servitù: la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto; ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza - necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico dell'esercizio.

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