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Secondo il diritto europeo, non è obbligatorio comunicare i dati personali a terzi per la tutela di un interesse legittimo

  • 29/05/2017

L’art. 7 della Direttiva 95/46/CE (recepita, in Italia, con il D.Lgs. n. 196/2003), in materia di protezione dei dati personali, consente agli Stati Membri di prevedere l’obbligo di comunicazione dei dati personali in favore di un terzo.

Con Sentenza depositata il 4 maggio scorso nella causa C-13/16, la Corte di Giustizia europea ha chiarito che l’art. 7 non impone agli Stati membri di stabilire un obbligo di comunicazione dei dati a terzi. Infatti, il predetto articolo si limita soltanto a richiedere che, laddove uno Stato Membro preveda un tale obbligo di comunicazione, quest’ultimo dovrà rispettare talune condizioni, tra le quali quella per cui la comunicazione dei dati deve risultare necessaria ai fini della tutela di un interesse legittimo del terzo.

La Corte ha quindi concluso nel senso che, secondo il diritto europeo, non è obbligatorio comunicare dati personali ad un terzo, nel caso di specie al fine di consentirgli di proporre un ricorso per il risarcimento del danno causatogli dalla persona interessata alla tutela di tali dati. Ovviamente, un tale obbligo può comunque essere previsto dal diritto nazionale.

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