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Se l’agenzia di recupero crediti addebita al consumatore spese non previste, trova applicazione la direttiva 2008/48

  • 19/12/2016

La direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, non si applica, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lett. j), ai contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente.

A tal proposito, nella causa C-127/15, alla Corte di Giustizia europea è stato richiesto di stabilire se l’accordo di rateizzazione concluso tra un debitore (consumatore) ed un’agenzia di riscossione, che operi per conto del creditore, integri o meno una “dilazione senza spese”, qualora l’agenzia addebiti al consumatore non solo il debito non assolto, ma anche interessi e spese che non erano contemplati dal contratto che aveva dato origine al credito.

Con pronuncia dell’8 dicembre 2016, la Corte ha risposto negativamente al predetto quesito e ha altresì precisato che tale agenzia di riscossione opera come “intermediario del credito”, ai sensi dell’art. 3, lett. f), della Direttiva.

Un accordo di rateizzazione quale quello in questione rientra quindi nell’ambito di applicazione della Direttiva 2008/48.

Spetterà poi al giudice nazionale accertare se, concretamente, l’agenzia di riscossione, che abbia agito come intermediario del credito, lo abbia fatto a titolo accessorio, oppure no. In caso positivo, essa non sarà tenuta a rispettare gli obblighi di informazione precontrattuale di cui agli artt. 5 e 6 della Direttiva.

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