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Rottura del fidanzamento e restituzione dell’immobile donato in vista del matrimonio

  • 02/11/2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29980 del 25.10.2021, ha stabilito che i doni fatti a causa della promessa di matrimonio (art. 80 c.c.) sono vere e proprie donazioni e, quindi, possono avere ad oggetto beni mobili o immobili e sono soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice civile. Infatti, i doni non sono riconducibili alla figura della donazione obnunziale, considerato che quest’ultima non produce effetto finché non segua il matrimonio. Inoltre, gli stessi non possono essere considerati liberalità d’uso (art. 770 c. 2 c.c.), in quanto in tal modo verrebbe ingiustificatamente ridotta la portata del diritto alla restituzione.

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