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Risponde dei danni il committente che rinuncia a nominare un direttore dei lavori

  • 14/11/2016

Il direttore dei lavori è la persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del committente. La sua nomina è obbligatoria anche per lavori modesti, quando si intervenga su strutture metalliche o con utilizzo del cemento armato (Legge n. 1086 del 5.11.1971).
Il direttore dei lavori risponde quindi, in modo solidale con l’appaltatore, per i danni che possano derivare dall’esecuzione dei lavori (Cass. Civ., Sez. II, n. 18521 del 21.9.2016).
Nel caso in cui, invece, la nomina del direttore dei lavori non sia obbligatoria e non sia effettuata, sarà il committente, in solido sempre con l’appaltatore, che risponderà della corretta esecuzione dell’opera.
La Corte di cassazione, con la Sentenza del 10 novembre 2016 n. 22884, sottolinea infatti che dalla mancanza del direttore dei lavori può dedursi che i lavori stessi siano stati eseguiti sotto la direzione e responsabilità diretta e concorrente dello stesso committente.
Ne consegue che i danni causati da errori esecutivi saranno risarciti, sia dall’impresa appaltatrice, che dal committente, perché la mancanza del direttore lavori non accresce, di per sé sola, la responsabilità dell’impresa esecutrice.

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