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Risoluzione del contratto d’appalto per gravi illeciti professionali solo se il giudizio è definitivo

  • 08/05/2017

L’articolo 80, comma 5, lettera c), del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016), prevede che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione alla gara d’appalto un operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali.

Tra tali illeciti, rientrano le “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio”.

Sul punto, con Sentenza n. 1955 del 27 aprile 2017, il Consiglio di Stato ha precisato che, nel caso di gravi illeciti professionali, l’esclusione del concorrente in questione è possibile soltanto se il provvedimento di risoluzione non sia stato contestato, oppure se lo stesso sia stato confermato da una pronuncia definitiva, non più soggetta ad impugnazione.

Inoltre, a detta del Consiglio di Stato, quanto sopra affermato non è in contrasto con la normativa europea, secondo la quale l’esclusione per gravi violazioni professionali è meramente facoltativa.

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