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Responsabilità dell’azienda fornitrice acqua potabile per la mancata segnalazione al cliente del consumo anomalo
- 27/09/2021
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24904 del 15.9.2021, ha stabilito che, ai sensi dell’art. 7.9 Carta del Servizio Idrico Integrato e in considerazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, l’obbligo di avviso di un consumo anomalo del fornitore deve essere eseguito con formule adatte a permettere all’utente di conoscere l’anomalia e di intervenire tempestivamente per risolverla. Pertanto, non è idonea a tal fine una fattura commerciale, relativa ai consumi anomali registrati, inviata a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e priva di una espressa segnalazione del loro carattere anomalo.
La Suprema Corte, inoltre, ha rilevato che la responsabilità del fornitore per inadempimento di tale obbligo sussiste a prescindere dall’adempimento da parte dell’utente del suo onere di verificare il corretto funzionamento dell’impianto e del contatore e di effettuare la c.d. autolettura.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...