News

 

Responsabilità dell’azienda fornitrice acqua potabile per la mancata segnalazione al cliente del consumo anomalo

  • 27/09/2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24904 del 15.9.2021, ha stabilito che, ai sensi dell’art. 7.9 Carta del Servizio Idrico Integrato e in considerazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, l’obbligo di avviso di un consumo anomalo del fornitore deve essere eseguito con formule adatte a permettere all’utente di conoscere l’anomalia e di intervenire tempestivamente per risolverla. Pertanto, non è idonea a tal fine una fattura commerciale, relativa ai consumi anomali registrati, inviata a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e priva di una espressa segnalazione del loro carattere anomalo.

La Suprema Corte, inoltre, ha rilevato che la responsabilità del fornitore per inadempimento di tale obbligo sussiste a prescindere dall’adempimento da parte dell’utente del suo onere di verificare il corretto funzionamento dell’impianto e del contatore e di effettuare la c.d. autolettura.

NEWS

 
Click to view our video