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Recente decisione in tema di responsabilità medica.
- 06/04/2021
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 marzo 2021, n. 7908, in tema di responsabilità medica, ha ritenuto che, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, debba limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
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Responsabilità medica: criteri per la liquidazione del danno
01/08/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 22136 del 13.7.2022, si è pronunciata su una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica. In particolare, la Suprema Corte ha stab...
- 01/08/2022
Il TAR Campania, con Sentenza n. 4731 del 13.7.2022, si è pronunciato sull’impugnazione di un provvedimento di esclusione di un consorzio stabile da una procedura di gara. In particolare...
Appalti pubblici: la revisione dei prezzi è soggetta alla prescrizione quinquennale
25/07/2022In materia di appalti pubblici di servizi, il TAR Trento, con Sentenza n. 140 del 19 luglio 2022, ha in primo luogo confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in punto di revisione dei ...