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Recente decisione in tema di responsabilità medica.

  • 06/04/2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 marzo 2021, n. 7908, in tema di responsabilità medica, ha ritenuto che, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, debba limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

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