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Raggruppamenti verticali: individuazione di prestazioni principali e secondarie
- 03/01/2018
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 5772 del 7 dicembre 2017, ha precisato che il raggruppamento d’imprese di tipo verticale può essere ammesso ad un appalto di servizi o forniture, a condizione che, nel bando di gara, la Stazione appaltante abbia previamente individuato le prestazioni principali e le prestazioni secondarie.
Di talché, il partecipante alla gara non può liberamente distinguere tra prestazioni principali e secondarie, per poi ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale.
Ciò, anche al fine di evitare l’elusione della disciplina in tema di responsabilità solidale. Infatti, la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie è circoscritta all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del soggetto che esegue la prestazione principale.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...