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Processo amministrativo: le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado possono essere riproposte in appello.
- 04/01/2021
Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 14 dicembre 2020, n. 7967 ha stabilito che nel processo amministrativo, è consentito alle parti diverse da quella appellante di riproporre, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del c.p.a., le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, mediante semplice memoria difensiva (non notificata) da depositare a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio delle parti medesime. Soltanto nell'ipotesi in cui l'eccezione pregiudiziale sia stata esaminata e disattesa dal giudice di primo grado, la parte eccipiente (in quanto soccombente) ha l'onere di impugnare il relativo capo della sentenza nelle forme dell'appello incidentale, sia pure condizionato.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...