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Processo amministrativo: le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado possono essere riproposte in appello.

  • 04/01/2021

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 14 dicembre 2020, n. 7967 ha stabilito che nel processo amministrativo, è consentito alle parti diverse da quella appellante di riproporre, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del c.p.a., le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, mediante semplice memoria difensiva (non notificata) da depositare a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio delle parti medesime. Soltanto nell'ipotesi in cui l'eccezione pregiudiziale sia stata esaminata e disattesa dal giudice di primo grado, la parte eccipiente (in quanto soccombente) ha l'onere di impugnare il relativo capo della sentenza nelle forme dell'appello incidentale, sia pure condizionato.

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