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Per non esseri esclusi dalla gara, bisogna segnalare le condanne degli ex amministratori

  • 26/06/2017

L’articolo 38, vecchio Codice appalti (D. Lgs. n. 163/2006), parzialmente trasfuso nell’art. 80, nuovo Codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016), contempla l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, per il caso in cui i propri amministratori abbiano subito condanne penali per determinati reati.

La predetta esclusione opera anche quando la condanna sia stata pronunciata nei confronti di amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

Sul punto, nella causa C-178/16, l’Avvocato Generale della Corte europea di Giustizia, nelle proprie conclusioni presentate il 21 giugno scorso, ha sostenuto che l’operatore che tace l’esistenza di una condanna (ancorché non definitiva) subita da un proprio amministratore cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di fatto ne condivide la condotta delittuosa. Pertanto, l’Avvocato Generale ritiene che la condanna (anche non definitiva) debba essere adeguatamente segnalata e che debba altresì esservi una piena ed effettiva dissociazione dall’operato dell’ex amministratore.

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