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Per l’inserimento delle clausole di drag along nello statuto, può bastare la maggioranza

  • 23/10/2017

Una clausola di drag along (c.d. clausola di trascinamento) consente al socio (di solito, di maggioranza) che intenda alienare le proprie partecipazioni, di imporre agli altri soci di vendere anche le loro. Essa si rivela utile laddove il potenziale acquirente sia disposto ad effettuare l’investimento a condizione di poter entrare in possesso dell’intero capitale sociale.  

Tale clausola deve solitamente essere inserita nello statuto con il consenso di tutti i soci.

Peraltro, la clausola di drag along può essere strutturata anche come l’attribuzione ai soci di maggioranza del diritto di porre fine all’investimento comune; in tal caso, essa prevede una particolare modalità di liquidazione di tutti i soci.

In tale ultima ipotesi, il Consiglio del Notariato del Triveneto ha precisato, nella propria massima n. H.1.19, che la clausola di drag along in questione può essere introdotta nello statuto con le maggioranze richiesta per la sua modifica, senza quindi che si renda necessario il consenso di tutti i soci.

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