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Patto di non concorrenza e nuovo rapporto di lavoro

  • 20/08/2018

Il Tribunale di Udine ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con cui un'azienda chiedeva la condanna di un ex dipendente a rassegnare le dimissioni dal nuovo rapporto di lavoro in quanto instaurato in violazione del patto di non concorrenza: tale inammissibilità discende dall’incoercibilità dell’obbligo di rassegnare le dimissioni.

Inoltre, il ricorso è stato rigettato per carenza di rischio di pregiudizio che, nel caso di violazione di un patto di non concorrenza, consiste nel vantaggio competitivo acquisibile dal nuovo datore di lavoro con l'impiego della nuova risorsa, depositaria di speciali ed esclusive conoscenze tecniche, commerciali o di altra natura. Nel caso di specie, il rischio di pregiudizio è stato ritenuto  insussistente in quanto il ricorso d'urgenza è stato depositato a distanza di 5 mesi dalle dimissioni del lavoratore il quale, peraltro, quando le aveva rassegnate, aveva espressamente dichiarato che sarebbe andato a lavorare per un concorrente.

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