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Non può essere licenziato il lavoratore che rifiuti di sottoporsi all’accertamento tecnico preventivo sul suo stato di malattia
- 14/09/2020
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 16251 del 29 luglio 2020 ha stabilito che, il datore di lavoro non può imporre accertamenti sanitari ai propri dipendenti se non nei limiti di cui all’art. 5 L. 300/70. Di guisa che non è proponibile l’accertamento tecnico preventivo dal datore di lavoro al fine di valutare lo stato di salute del dipende, né possono trarsi argomenti di prova dal rifiuto del dipendente di sottoporvisi.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...