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Non configurabili i costi di sicurezza in un appalto di servizi di tipo intellettuale

  • 22/05/2017

L’art. 87, comma 4, vecchio Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) prevede che l’offerta economica possa essere valutata anomala qualora i costi relativi alla sicurezza non siano specificamente indicati o non risultino congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Sul punto, il Consiglio di Stato è stato recentemente chiamato a pronunciarsi circa la legittimità o meno del provvedimento a mezzo del quale, nell'ambito di un appalto di servizi di natura intellettuale, un concorrente era stato escluso per aver dichiarato che gli oneri di sicurezza erano pari a zero.

Con Sentenza n. 2098, dell’8 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha stabilito che, quando la fornitura riguarda un servizio intellettuale, non sono configurabili costi di sicurezza. Pertanto, non è possibile escludere il concorrente per violazione dell’art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 (oggi, art. 50, D.Lgs. n. 50/2016).

Peraltro, anche se l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero non comporta di per sé l’esclusione del concorrente, è necessario valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua.

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